Il docente deve farsi trovare a scuola 5 minuti prima del suono della campana, ecco perchè
Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Scuola, la norma parla chiaro.
Il riferimento preciso è l’Articolo 29, comma 5, del CCNL 2006/2009 (le cui disposizioni su questo tema sono state confermate e mantenute valide anche dai contratti successivi, incluso l’ultimo del 2024).
Il testo recita testualmente:
“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.”
Punti chiave della norma:
- Vigilanza e Accoglienza: La finalità è garantire che i minori non siano mai soli nel passaggio dall’ingresso della scuola all’inizio dell’attività didattica.
- Responsabilità Civile: Questo obbligo contrattuale si lega all’Articolo 2048 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità dei precettori (i docenti) per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.
- Prima ora di lezione: La giurisprudenza e l’interpretazione prevalente chiariscono che questo obbligo di “anticipo” riguarda il docente della prima ora di lezione della giornata (o il primo docente che riprende le lezioni dopo una pausa lunga, come il rientro pomeridiano). Per i cambi d’ora intermedi, il docente subentrante deve comunque garantire la massima tempestività per non lasciare la classe scoperta.
Una curiosità “giuridica”:
Sebbene i 5 minuti siano un obbligo di servizio, la Cassazione ha spesso ribadito che la responsabilità del docente non finisce se non c’è un “passaggio di consegne” fisico con un altro collega o con i genitori (per i più piccoli). Quindi, oltre all’entrata, è altrettanto importante la parte finale dell’articolo che impone di assistere all’uscita degli studenti.
Ma cosa succede se all’uscita il genitore non preleva in tempo il proprio figliolo (nel caso in cui sia minore di 14 anni)?
L’obbligo per i genitori di prelevare i figli a scuola non ha un “tempo di tolleranza” fissato per legge a livello nazionale (es. non esistono i “15 minuti di bonus”), ma è regolato da una combinazione di norme civili, penali e regolamenti interni.
L’obbligo di vigilanza della scuola termina solo quando il minore viene consegnato a un adulto responsabile (genitore o delegato).
- Puntualità: I genitori sono tenuti a presentarsi esattamente all’orario di fine lezioni.
- Regolamenti d’Istituto: Ogni scuola stabilisce nel proprio regolamento le modalità di uscita. Molte scuole indicano che, dopo un ritardo superiore a 15 o 30 minuti senza preavviso, la scuola è autorizzata a contattare le autorità.
Se un genitore non si presenta, il docente non può “mollare” il bambino sul marciapiede, ma scatta una procedura a catena:
- Vigilanza temporanea: Il docente (o il personale ATA, a seconda dei turni) custodisce l’alunno.
- Contatto telefonico: La scuola prova a chiamare i genitori o i numeri di emergenza forniti.
- Chiamata alle Forze dell’Ordine: Se il ritardo diventa eccessivo (solitamente oltre i 30-60 minuti) e i genitori sono irreperibili, il Dirigente Scolastico è tenuto a chiamare la Polizia Municipale o i Carabinieri, che prenderanno in consegna il minore.
Quali sono i rischi legali per il genitore?
- Abbandono di minore (Art. 591 Codice Penale): Anche se raro per un singolo ritardo, il reato può configurarsi se il bambino viene lasciato in una situazione di potenziale pericolo o se i ritardi sono cronici.
- Segnalazione ai Servizi Sociali: In caso di ritardi reiterati e non giustificati, la scuola può fare una segnalazione per accertare se vi sia una carenza nelle cure genitoriali.
Eccezione: uscita autonoma
Per i minori di 14 anni, la Legge 172/2017 (Art. 19-bis) permette ai genitori di autorizzare il figlio a tornare a casa da solo.
- In questo caso, i genitori firmano una liberatoria che esonera la scuola da ogni responsabilità dal momento in cui l’alunno varca il cancello.
- Senza questa autorizzazione firmata, il prelievo da parte di un adulto resta obbligatorio.
In sintesi: Non esiste un margine di ritardo “legale”, ma c’è un margine di buon senso (spesso 5-10 minuti) gestito dai singoli istituti. Oltre quel tempo, scattano procedure di sicurezza che possono coinvolgere le autorità.