In caso di DaD il docente non è tenuto a fare lezioni dalla scuola, ecco perchè

Il decreto agosto (decreto legge 104/2020) convertito in legge, parla chiaro, soprattutto dopo il passaggio in parlamento e la sua definitiva conversione il 13 agosto 2020.

Nel decreto si legge testualmente:

“Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica“.

L’interpretazione del testo appare chiara, i docenti durante le attività di didattica a distanza hanno diritto all’applicazione delle modalità di lavoro agile. Ciò non vuol dire che le attività didattiche vengono meno ma che si riduce ulteriormente per i docenti il rischio contagio soprattutto riducendo gli spostamenti.

Nei casi in cui le attività didattiche vengono svolte non al 100%, appare chiaro che il lavoro agile verrà applicato solo per le ore di attività svolte a distanza.

E’ di fatto fin troppo chiaro che il docente lavorando in smart working ha tutti gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro. Spesso le scuole non dispongono della connettività necessaria per cui il lavoro da casa addirittura agevolerà la qualità.

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